Imagen de la noticia MEDICI CHE GIUDICANO ALTRI MEDICI: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DAVANTI AGLI ORDINI DEI MEDICI

La professione medica, come altre professioni che comportano un alto grado di responsabilità sociale, è regolata da un insieme di norme etiche e deontologiche volte a garantire la qualità e l'integrità nell'assistenza ai pazienti. In Spagna, questi principi sono racchiusi nel Codice di Deontologia Medica (di seguito, "CDM"), elaborato e aggiornato dall'Organizzazione Medica Collegiale (OMC), che funge da guida essenziale per i professionisti della salute nella loro pratica quotidiana.

Il CDM stabilisce i doveri e le obbligazioni dei medici nei confronti dei loro pazienti, della società, di altri professionisti della salute e della stessa professione medica. Il CDM affronta aspetti clinici e tecnici della pratica medica, comprese le linee guida sul rapporto medico-paziente, il segreto professionale, la ricerca medica, la formazione continua e la responsabilità professionale, tra gli altri temi.

Il CDM regola anche le interazioni tra i medici stessi, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco tra professionisti, stabilendo che i medici devono trattarsi con cortesia e che le critiche devono essere costruttive e fatte in modo rispettoso, evitando commenti che possano danneggiare la reputazione di altri medici. Inoltre, il CDM stabilisce che le relazioni gerarchiche tra medici non possono derivare in situazioni di dominio o abuso.

La responsabilità di proteggere e garantire il rispetto del CDM ricade principalmente sugli Ordini dei Medici. Questi ordini sono istituzioni professionali che non solo raggruppano i medici iscritti a difesa dei loro interessi, ma detengono anche la funzione di vigilare sul corretto esercizio della professione medica e, in particolare, sul rispetto dei principi etici e deontologici stabiliti nel CDM. Nell'ambito territoriale della Comunità Autonoma delle Isole Baleari, questa funzione di supervisione ricade sull'Ordine Ufficiale dei Medici delle Isole Baleari (di seguito, "COMIB").

La procedura disciplinare è il meccanismo a disposizione degli Ordini dei Medici per garantire il dovuto rispetto del CDM e può concludersi, in caso di conferma della commissione di un'infrazione, con l'imposizione di importanti sanzioni come multe, ammonizioni (private o pubbliche), o persino con la sospensione temporanea dall'esercizio della professione.

Nell'ambito di responsabilità del COMIB, la procedura disciplinare è regolata nel Titolo VI dei suoi Statuti. La procedura disciplinare si avvia tipicamente a seguito di denuncia o reclamo formulato dai pazienti o dagli stessi colleghi della professione. Nella nostra esperienza con il COMIB, una volta ricevuta una denuncia o un reclamo, viene concesso un termine al denunciato per presentare la propria versione dei fatti, seguito dalla proposta di un'intervista con il professionista denunciato e il denunciante. Sebbene non sia obbligatorio, consigliamo a qualsiasi medico convocato a tale intervista di essere accompagnato da un consulente legale, poiché, nonostante il tono informale della stessa, possono essere formulate domande compromettenti e le risposte offerte potrebbero essere utilizzate come prova contro di lui durante la procedura disciplinare.

Successivamente, il COMIB richiede l'emissione di un Rapporto da parte della Commissione Deontologica del COMIB per esprimersi sull'opportunità di avviare formalmente una procedura disciplinare per i fatti denunciati. Nel caso in cui la Commissione Deontologica ritenga che non vi siano motivi per consigliare l'apertura della procedura disciplinare, la denuncia sarà archiviata; in caso contrario, si procederà all'apertura della procedura disciplinare.

Va sottolineato che questo Rapporto della Commissione Deontologica, a cui abbiamo appena fatto riferimento, viene emesso prima dell'inizio della procedura disciplinare e, quindi, prima che il denunciato possa esercitare i propri diritti di difesa, inclusa ovviamente la proposta di prove a discarico. Pertanto, il Rapporto della Commissione Deontologica emesso in questa fase non può, a nostro avviso, avere come oggetto il pronunciamento sulla commissione o meno di un'infrazione, ma meramente se vi siano indizi sufficienti per consigliare l'inizio di una procedura disciplinare. Qualsiasi decisione che ecceda questo livello di analisi potrebbe condizionare l'esito della successiva procedura disciplinare e, quindi, violare principi basilari della procedura disciplinare, incluso il principio di presunzione di innocenza del denunciato.

La procedura disciplinare davanti all'Ordine dei Medici si sviluppa, in generale, seguendo le stesse fasi e applicando le stesse garanzie di una procedura disciplinare comune. Ciò include l'applicazione di principi come legalità, tipicità, responsabilità, proporzionalità, tra gli altri. Tuttavia, una particolarità di queste procedure è che sono istruite e gestite dal personale della stessa professione medica. L'obiettivo è che siano gli stessi medici a giudicare i loro colleghi, garantendo un alto grado di professionalizzazione nell'indagine dei fatti e nella qualificazione delle presunte infrazioni.

Tuttavia, a causa del numero limitato di procedimenti disciplinari trattati dagli Ordini dei Medici e, soprattutto, della mancanza di formazione giuridica specifica di molti degli intervenienti, nella nostra esperienza non è raro che si verifichino errori nella gestione delle procedure o che vengano adottate decisioni che violano significativamente le garanzie delle parti coinvolte. Per questo motivo, insistiamo sull'importanza che le parti coinvolte in questo tipo di procedura si avvalgano di una consulenza legale specializzata.

In Araújo & Benetti, con sede a Palma di Maiorca, siamo specialisti in Diritto Amministrativo e abbiamo una vasta esperienza in procedure disciplinari, comprese quelle trattate dagli Ordini dei Medici. Non esitate a contattarci se necessitate di consulenza in questo ambito.

Il contenuto della presente pubblicazione ha carattere meramente informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto dovrà essere oggetto di adeguata consulenza professionale.